Sez. 3, Sentenza n. 599 del 30/01/1982 (Rv. 418350 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE D'IMMOBILE DEL MINORE NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA FAMILIARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE D'IMMOBILE DEL MINORE NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA FAMILIARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. occorre solo per promuovere giudizi relativi ad Atti di amministrazione straordinaria, cioè che possono recare pregiudizio e diminuzione del patrimonio del minore, ovvero incidere su di esso con modificazioni o trasferimenti idonei a mutarne la struttura e la consistenza, sicché essa non è necessaria per l'esperimento di Azione di cessazione della proroga legale della locazione di immobile del minore, fondata sulla necessità di una sua utilizzazione nell'attività commerciale del genitore, trattandosi di domanda diretta solo a far rientrare nella disponibilità del minore un cespite attualmente nella disponibilità di terzi, con intento meramente conservativo e migliorativo, in conseguenza del suo impiego nell'azienda familiare. (V 1546/74, mass n 369682; (V 2556/70, mass n 348896; (V 592/69, mass n 338798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)