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Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 12/03/1990 (Rv. 465841 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - INEFFICACIA DI IPOTECA GIUDIZIALE - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1990-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465841-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - INEFFICACIA DI IPOTECA GIUDIZIALE - AZIONE RELATIVA - LEGITTIMAZIONE DEL DEBITORE.*

L'inefficacia dell'ipoteca giudiziale, che sia stata iscritta, su beni del debitore ammesso all'amministrazione controllata, dopo la data della presentazione della relativa istanza (data a partire dalla quale si verificano gli effetti della procedura concorsuale), può essere dedotta in giudizio dal debitore medesimo, in considerazione del suo interesse al mantenimento dell'integrità del patrimonio, ed altresì senza necessità di autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di atto conservativo, il quale rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. (V 3374/81, mass n 413957; (V 2556/70, mass n 348896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 166, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 166, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)