Sez. L, Sentenza n. 11578 del 07/11/1995 (Rv. 494570 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento nel contratto di formazione e lavoro prima della scadenza del termine - Diritto di recesso del datore di lavoro - Sussistenza - Proroga del rapporto per una durata pari a quella del comporto - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
L'art. 2110, secondo comma, cod.civ. che attribuisce al datore di lavoro un autonomo potere di recesso esercitabile - con le modalità di cui all'art. 2118 dello stesso codice, il cui richiamo deve intendersi restrittivamente operato all'unico fine dell'obbligo del pagamento dell'indennità sostituiva - per il solo fatto che la malattia del dipendente si protragga oltre il cosiddetto periodo di comporto, indipendentemente dalla non richiesta ulteriore sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo riconducibili agli art. 2119 cod. civ. e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è applicabile anche al contratto a termine ed al contratto di formazione e lavoro che ne costituisce una specie, senza che in tal caso, ove il detto periodo maturi prima della scadenza del termine del contratto, il rapporto debba essere prorogato per un periodo pari a quello della sospensione onde consentire il completamento della formazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)