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Sez. 3, Sentenza n. 88 del 07/01/1980 (Rv. 403463 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL LUOGO E SUL CONSEGNATARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - OMESSA DEDUZIONE CON L'APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403463-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL LUOGO E SUL CONSEGNATARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - OMESSA DEDUZIONE CON L'APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Poiche la nullita della notificazione della citazione, per inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata copia dell'atto, ovvero il luogo in cui deve essere eseguita, implica nullita della sentenza, deducibile, ove questa sia soggetta a gravame, soltanto con l'appello (art 161 cod proc civ), l'omessa deduzione della nullita stessa con i motivi di appello osta alla possibilita di farla valere successivamente in Sede di legittimita, per effetto di preclusione derivante da giudicato interno. (Conf 1309/77, mass n 385012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)