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Sez. 1, Sentenza n. 20067 del 30/09/2011 (Rv. 619756 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Nullità della sentenza di primo grado - Deduzione in sede di comparsa conclusionale - Ammissibilità - Esclusione - Deduzione con l'atto di appello - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619756-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE

La nullità della sentenza di primo grado, conseguente al vizio di notificazione dell'atto di citazione (nella specie, in riassunzione e notificato alla parte, invece che al suo procuratore) non può essere prospettata in sede di comparsa conclusionale, dovendo essere fatta valere con l'ordinario mezzo d'impugnazione dell'appello, ancorchè a norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., poichè si converte in motivo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.; ne consegue che l'omessa deduzione osta alla possibilità di far valere successivamente tale nullità in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)