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Sez. 1, Sentenza n. 1309 del 06/04/1977 (Rv. 385012 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL LUOGO E SUL CONSEGNATARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1977-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385012-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - IN GENERE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL LUOGO E SUL CONSEGNATARIO - NULLITA DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITA CON L'APPELLO.*

La nullita della notificazione della citazione, per inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto, ovvero il luogo in cui deve essere eseguita, determina la nullita della sentenza. Pertanto, ove tale sentenza sia soggetta a gravame, detto vizio puo essere fatto valere soltanto con l'appello (principale od incidentale), ai sensi dell'art 161 cod proc civ. (Conf 1136/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)