Sez. 1, Sentenza n. 5124 del 08/05/1991 (Rv. 472055 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attico - Ordine di distribuzione - In genere | Sussistenza e prededucibilità di un credito - Contestazione del curatore - Accoglimento da parte del giudice delegato - Provvedimento relativo - Natura - Impugnabilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attico - Ordine di distribuzione - In genere
Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa, che siano contestate dal curatore, e difettino di accertamento in forza di pronuncia giurisdizionale, vengano disconosciute anche dal giudice delegato, con decreto di reiezione dell'istanza di pagamento, reso a norma dell'art. 111 secondo comma della legge fallimentare, si deve escludere che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto, e poi ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo, atteso che i relativi provvedimenti, meramente ricognitivi del difetto dei presupposti per il pagamento in prededuzione, non hanno portata decisoria su quei diritti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)