Sez. 1, Sentenza n. 1356 del 18/02/1999 (Rv. 523326 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Giudice delegato - Domanda di ammissione di un credito futuro - Mancata pronuncia - Conseguenze - Successiva nascita del credito - Richiesta di ricognizione dello stesso in prededuzione da parte del creditore - Ammissibilità - Rigetto della richiesta - Rimedi - Domanda di accertamento secondo le regole ordinarie dell'insinuazione dei crediti al passivo fallimentare - Ammissibilità - Reclamo avverso il piano di riparto - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di formazione dello stato passivo, la mancata pronuncia, da parte del giudice delegato, sulla domanda di ammissione di un credito futuro (nella specie, credito da indennità di occupazione di un immobile dopo la fine della locazione) non preclude al creditore, una volta sorto il credito stesso, la richiesta di ricognizione del medesimo in prededuzione, né, in caso di diniego, la domanda del relativo accertamento secondo le regole ordinarie della insinuazione dei crediti al passivo fallimentare. Non è, viceversa, consentito al creditore, in difetto di un accertamento del suo credito (pur ancora possibile) avanzare reclamo avverso il piano di riparto, reclamo che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)