Sez. 1, Sentenza n. 11044 del 10/11/1997 (Rv. 509684 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Debiti di massa nascenti dalla prosecuzione autorizzata dell'attività - Fatti valere attraverso la domanda di ammissione al passivo - Indicazione, nella domanda, delle conseguenti ragioni di prededuzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Poteri di ufficio del giudice in sede di opposizione allo stato passivo e di osservazioni al progetto di riparto - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE
Quando il credito (anche se sorto in sede concorsuale minore, per attività autorizzata in quanto strumentale alla continuazione dell'impresa) esiga un accertamento ed il creditore sceglie la procedura di insinuazione al passivo, le ragioni di prelazione e di prededuzione devono essere contenute nella domanda di ammissione, con i documenti giustificativi(art. 93 della Legge Fallimentare), per consentire, ai creditori concorrenti, di esercitare il controllo in sede di verificazione dello stato passivo. Più in particolare, la prededuzione non richiesta con la domanda di ammissione al passivo, non può essere richiesta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo o di osservazioni al progetto di riparto (art. 110, terzo comma della Legge Fallimentare), sede il cui ambito è limitato al controllo dell'esecuzione delle decisioni già prese in sede di formazione dello stato passivo, della graduazione dei crediti e dell'ammontare della somma da distribuire. Nè al Giudice delegato è infine consentito, in sede di predisposizione del progetto di riparto, di attribuire, d'ufficio, al credito, una diversa qualificazione accogliendo le osservazioni del creditore
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 83, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 83, Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)