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Sez. L, Sentenza n. 10714 del 04/05/2010 (Rv. 613561 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudizio di appello - Liquidazione coatta amministrativa della società di capitali appellata - Nel periodo intercorrente tra il deposito dell'atto di appello e la scadenza del termine per la costituzione dell'appellato - Automaticità dell'atto interruttivo - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613561-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Nel caso in cui una società di capitali sia messa in liquidazione coatta amministrativa nel periodo intercorrente tra il deposito dell'atto di appello e la scadenza del termine previsto per la costituzione dell'appellato, il processo è automaticamente interrotto, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di appello, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinare l'interruzione - avendo il provvedimento giudiziale di interruzione funzione meramente dichiarativa, e non integrativa della fattispecie interruttiva - con la conseguenza che il procedimento si estingue se non viene proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idoneo strumento di conoscenza legale dell'evento interruttivo la comunicazione effettuata dal procuratore della società mediante la notificazione di un atto stragiudiziale che indicava con precisione sia la sentenza appellata sia il d.m. che aveva posto la società in liquidazione coatta amministrativa, non essendo il procuratore della società abilitato a costituirsi per rendere la dichiarazione di cui all'art. 300 cod. proc. civ. e non avendo egli a disposizione altro mezzo che la notificazione di un atto stragiudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 299 CORTE COST., Cod. Civ. art. 300, Cod. Civ. art. 302, Cod. Civ. art. 305, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)