Sez. 3, Sentenza n. 15080 del 25/10/2002 (Rv. 558052 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Società commerciale - Perdita di capacità conseguente a sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Effetti - Processo - Interruzione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione relativa alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società commerciale, che risulti soltanto dalle note di replica, che costituiscono un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)