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Sez. L, Sentenza n. 6297 del 25/10/1983 (Rv. 431036 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STESSO IMPRENDITORE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - MERO MUTAMENTO DELLE MANSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431036-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DELLO STESSO IMPRENDITORE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - NECESSITÀ - MERO MUTAMENTO DELLE MANSIONI - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui il dipendente sia stato licenziato e quindi riassunto, senza apprezzabile intervallo, dallo stesso datore di lavoro, il semplice mutamento delle mansioni, in quanto fenomeno evolutivo interno del rapporto di lavoro, non può essere valorizzato al fine di ritenere la novazione (oggettiva) del rapporto e di escludere che tale mutamento costituisca, invece, lo strumento di un licenziamento fittizio. (V 4120/81, mass n 414779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)