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Sez. L, Sentenza n. 4120 del 24/06/1981 (Rv. 414779 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI E DELLA QUALIFICA - CONSEGUENTE NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414779-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI E DELLA QUALIFICA - CONSEGUENTE NOVAZIONE OGGETTIVA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per se, novazione (oggettiva) del rapporto di lavoro, giacche l'art 2103 cod civ (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), prevedendo la possibilita di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, ancorche ad esso consegua, con l'attribuzione di un'altra qualifica, l'applicazione di una diversa normativa collettiva. (V 2131/77, mass n 385863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)