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Sez. L, Sentenza n. 186 del 10/01/1984 (Rv. 432445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI E DELLA QUALIFICA - CONSEGUENTE NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - MUTAMENTO DELLE MANSIONI E DELLA QUALIFICA - CONSEGUENTE NOVAZIONE DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per sè, novazione (oggettiva) del rapporto di lavoro, giacché lo art. 2103 cod. civ. (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto. (V 6297/83, mass n 431036; (V 2131/77, mass n 385863; (Conf 4120/81, mass n 414779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)