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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19785 del 11/07/2023 (Rv. 668278 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Risarcimento per occupazione usurpativa - Plusvalenza - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Presupposti - Rilevanza del momento del pagamento - Eccezione - Ritardo nel pagamento da parte della P.A.
Stato
decisa il 2023-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668278-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema d'imposte dirette sui redditi, la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, ove percepita dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, anche se il bene sia stato trasferito prima del gennaio 1989, mentre non è imponibile se gli atti di trasferimento, quali decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo della P.A..

Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)