Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3503 del 09/02/2017 (Rv. 643205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Risarcimento per occupazione usurpativa - Plusvalenza - Assoggettamento a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991 - Presupposti- Rilevanza del momento del pagamento - Eccezione - Ritardo nel pagamento da parte della P.A. - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema d'imposte dirette sui redditi, la somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991 se la sua percezione, che costituisce una plusvalenza, è successiva all'entrata in vigore della legge e, cioè, all'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A. (Nel caso di specie, è stata esclusa l'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, essendo la liquidazione del risarcimento intervenuta all'esito di un lungo contenzioso giudiziario).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 lett. 5 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 lett. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)