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Sez. 5 - , Ordinanza n. 30400 del 23/11/2018 (Rv. 651564 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Occupazione cd. usurpativa - Risarcimento - Plusvalenza - Configurabilità - Fondamento e limiti.
Stato
decisa il 2018-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651564-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, la somma erogata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente), sempre che la percezione di detta somma sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge e, cioè, dopo l'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)