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Sez. L, Sentenza n. 4936 del 28/05/1990 (Rv. 467408 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - INAMMISSIBILITÀ EX SENTENZA N. 96 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 345 COD. NAV. E CORRISPONDENTE PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CADUCAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467408-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - INAMMISSIBILITÀ EX SENTENZA N. 96 DEL 1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ART. 345 COD. NAV. E CORRISPONDENTE PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - CADUCAZIONE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987 - che ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e l'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escludono l'applicabilità, al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione, dell'intera legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - è venuta del tutto meno la possibilità di risoluzione del contratto consentita all'armatore, in qualsiasi tempo e luogo, dall'art. 345 cod. nav., con caducazione anche della corrispondente previsione dei contratti collettivi (nella specie, art. 39, nn. 14 e 15, C.C.n.L. 10 gennaio 1981 per il personale marittimo dipendente da aziende di rimorchio di navi). (V 8399/87, mass n 455955; (V 3846/87, mass n 452721).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Contr. Coll. 01/01/1981 num. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)