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Sez. L, Sentenza n. 8399 del 16/11/1987 (Rv. 455955 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONI - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - LIMITI - OPERATIVITÀ DEL QUINTO COMMA DEL CIT. ART. - ESCLUSIONE - CONTRASTO CONSEGUENTE CON NORME COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455955-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AREA - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONI - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - LIMITI - OPERATIVITÀ DEL QUINTO COMMA DEL CIT. ART. - ESCLUSIONE - CONTRASTO CONSEGUENTE CON NORME COSTITUZIONALI - INSUSSISTENZA.*

In relazione al rapporto di lavoro nautico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987, è applicabile la legge n. 604 del 1966 nonché l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (incluso fra le norme direttamente applicabili, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 dello statuto, al personale navigante delle imprese di navigazione), mentre l'art. 7 della stessa legge n. 300 del 1970 - che non è compreso tra le norme salvaguardate dalla citata disposizione dell'art. 35 e che è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (con sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982) solo in ordine ai primi tre commi (in quanto interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari in Mancanza di espresso richiamo da parte della disciplina del rapporto) - trova applicazione, in considerazione del carattere generale dei relativi principi, solo per quanto attiene alla conoscenza delle norme disciplinari, alla contestazione dell'addebito ed all'Esercizio del diritto di difesa. In relazione allo stesso rapporto di lavoro nautico è invece esclusa (in Mancanza di previsione contrattuale in tal senso) l'operatività del principio (recepito dal quinto comma dello stesso art. 7) circa l'obbligatorietà della contestazione per iscritto e la necessità di un intervallo temporale fra tale contestazione e l'adozione del provvedimento disciplinare, senza che detta esclusione possa - date le peculiarità del rapporto di lavoro del personale navigante - ritenersi in contrasto con norme costituzionali. (V 3846/87, mass n 452721; (V 5732/86, mass n 448198; (V 7001/86, mass n 449086; (V 7001/86, mass n 449087).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)