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Sez. L, Sentenza n. 3846 del 17/04/1987 (Rv. 452721 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONI - SANZIONI DISCIPLINARI - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AREONAUTICO DEL PERSONALE NAVIGANTE - LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OPERATIVITÀ DEGLI ARTT. 7 E 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI - PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENZE - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INDEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1218 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452721-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONI - SANZIONI DISCIPLINARI - RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AREONAUTICO DEL PERSONALE NAVIGANTE - LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - OPERATIVITÀ DEGLI ARTT. 7 E 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONDIZIONI - PREVISIONE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENZE - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - INDEROGABILITÀ - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE - REINTEGRAZIONE E RISARCIMENTO EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1218 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

Il rapporto di lavoro nautico ed aeronautico del personale navigante è caratterizzato, rispetto al rapporto di lavoro ordinario, da un'accentuata subordinazione, cui sono funzionali le norme (costituzionalmente legittime) degli artt. 345 e 916 cod. nav., concernenti la facoltà del datore di lavoro di risolvere il contratto in qualsiasi tempo e luogo. In ordine a tale particolare rapporto, cui è inapplicabile la legge n. 604 del 1966 (art. 10), la applicabilità degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970 rimane (ai sensi del terzo comma dell'art. 35 della stessa legge) affidata ai contratti collettivi di detto personale, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (dichiarativa della illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 dello statuto in quanto interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari in Mancanza di espresso richiamo da parte della disciplina applicabile al rapporto). Pertanto, le Disposizioni collettive (nella specie, del contratto del 1979 per gli assistenti di volo) ispirate, quanto alla procedura di contestazione del licenziamento, alle formalità stabilite dall'art. 7 dello statuto conservano la loro natura contrattuale, senza assumere la inderogabilità propria di tale norma di legge, con l'ulteriore conseguenza che la violazione di dette Disposizioni attribuisce al lavoratore non il diritto alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 dello stesso statuto, ma solo il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che deve formare oggetto di apposita domanda. (V 5732/86, mass n 448198; (V 336/85, Corte cost.; (V 310/77, mass n 383847; (V 129/76, Corte cost.; (V 124/62, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Cod. Navig. art. 916 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)