Sez. L, Sentenza n. 3210 del 10/05/1983 (Rv. 428117 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PROCEDIMENTO PENALE IN CUI SIA STATA OMESSA LEGITTIMAMENTE LA FASE ISTRUTTORIA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ OFFERTA A QUEST'ULTIMA DI PARTECIPARVI AGLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 25 COD. PROC. PEN. - RIFERIMENTO AL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E NON ALL'AVVISO PREVISTO DALL'ART. 304 DELLO STESSO CODICE - NECESSITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - PROCEDIMENTO PENALE IN CUI SIA STATA OMESSA LEGITTIMAMENTE LA FASE ISTRUTTORIA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO - VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ OFFERTA A QUEST'ULTIMA DI PARTECIPARVI AGLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 25 COD. PROC. PEN. - RIFERIMENTO AL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO E NON ALL'AVVISO PREVISTO DALL'ART. 304 DELLO STESSO CODICE - NECESSITÀ.*
Quando sia stata legittimamente omessa la fase istruttoria del procedimento penale (nella specie, concernente l'accertamento di omissioni contributive), la verifica della concreta possibilità offerta alla persona offesa dal reato, rimasta estranea al giudizio, di parteciparvi - ai fini della proponibilità, proseguibilità o riproponibilità dell'Azione civile, la quale non può subire preclusioni in difetto dell'anzidetta possibilità (come discende dalle sentenze 22 marzo 1971 n. 55 e 26 giugno 1975 n. 165 della Corte costituzionale) non va compiuta con riguardo all'avviso di cui all'art. 304 cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 8 della legge 5 dicembre 1969 n. 932 e dall'art. 3 della legge 15 dicembre 1972 n. 773), concernente appunto la fase omessa, bensì con riferimento al primo atto del procedimento penale che ponga l'imputato in condizione di svolgere attività difensive, facendo sorgere il corrispondente interesse della persona offesa a contrastarlo, atto che va necessariamente individuato nel decreto di citazione a giudizio, con le notificazioni previste dagli artt. 408 e 409 cod. proc. pen.. (V 963/82, mass n 418832; (V 3482/78, mass n 392970; (V 1989/77, mass n 385299; (V 1570/75, mass n 375163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 773 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)