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Sez. L, Sentenza n. 1570 del 22/04/1975 (Rv. 375163 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DE NON IMPUTATO - EFFICACIA PER LA PERSONA ESTRANEA AL GIUDIZIO PENALE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - POSSIBILITA DI INTERVENTO NEL GIUDIZIO PENALE - CRITERIO DI INDAGINE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 932 DEL 1969 - ASSOLUZIONE DI UN LAVORATORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL LAVORATORE - OPPONIBILITA AL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375163-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - EFFICACIA NEI CONFRONTI DE NON IMPUTATO - EFFICACIA PER LA PERSONA ESTRANEA AL GIUDIZIO PENALE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - POSSIBILITA DI INTERVENTO NEL GIUDIZIO PENALE - CRITERIO DI INDAGINE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N 932 DEL 1969 - ASSOLUZIONE DI UN LAVORATORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DEL LAVORATORE - OPPONIBILITA AL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 1971 n 55, che ha dichiarato la parziale illegittimita dell'art 28 cod proc pen (nel punto in cui riconosceva nel giudizio civile od amministrativo l'autorita del giudicato penale, sull'accertamento dei fatti materiali, anche nei confronti di chi fosse rimasto estraneo al giudizio penale, perche non posto in grado di intervenirvi), l'indagine volta ad accertare se una parte sia stata posta in condizione di intervenire nel processo penale va effettuata con riguardo alla ricezione o meno dell'avviso di procedimento di cui all'art 8 della legge 5 dicembre 1969 n 932, solo per i processi celebratisi in data successiva all'entrata in vigore di detta legge, mentre, per i processi antecedenti, deve farsi riferimento alla normativa preesistente. In base a tale principio deve ritenersi che il giudicato penale, il quale, in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge n 932 del 1969, abbia escluso da parte di un dipendente la commissione di alcuni fatti illeciti, sia opponibile nel giudizio civile al datore di lavoro, che ponga detti fatti a base di un provvedimento di sospensione del dipendente, qualora rimanga accertato che il processo penale abbia comportato delle indagini presso l'azienda del datore di lavoro, mettendolo cosi a conoscenza del processo stesso ed in facolta di intervenirvi, pur in difetto di un formale avviso. (V 2784/72, mass n 360477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)