Sez. 2, Sentenza n. 3482 del 11/07/1978 (Rv. 392970 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - EFFETTI DELLA SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DEDUZIONE DELL'OPPONIBILITA AD UNA PARTE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI IN SEDE PENALE - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - CONTENUTO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - EFFETTI DELLA SENTENZA N 55 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DEDUZIONE DELL'OPPONIBILITA AD UNA PARTE DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI IN SEDE PENALE - ONERE PROBATORIO DEL DEDUCENTE - CONTENUTO.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 22 marzo 1971 n 55, che ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale dell'art 28 cod proc pen (nella parte in cui stabiliva che nel processo civile o amministrativo hanno valore vincolante i fatti accertati in un giudizio penale, anche per coloro che non vi abbiano partecipato, ne siano stati in grado di parteciparvi), colui il quale invoca in un processo civile o amministrativo l'opponibilita ad una parte degli accertamenti effettuati in Sede penale, deve fornire la prova che tale parte abbia partecipato al giudizio penale o sia stata posta in grado di parteciparvi, essendole stato notificato l'avviso di procedimento di cui all'art 304 cod proc pen, nel testo modificato dall'art 8 della legge 5 dicembre 1969 n 932 (per i giudizi celebrati, come nella specie, in data successiva all'entrata in vigore della disposizione citata). (V 1589/77, mass n 385299; (V 27/76, mass n 378640; (V 1570/75, mass n 375163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)