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Sez. L, Sentenza n. 1975 del 26/02/1994 (Rv. 485489 - 01)

Azienda - Cessione - Successione nei contratti | Subingresso nei contratti di agenzia stipulati dall'alienante ex art. 2558 cod. civ. - Limiti - Patto contrario in ordine al debito per il fondo di indennità di risoluzione - Ammissibilità - Mancata comunicazione al terzo interessato nell'esclusione del rapporto d'agenzia dal trasferimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485489-01

Azienda - Cessione - Successione nei contratti

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'acquirente subentra nei contratti di agenzia stipulati dall'alienante per l'esercizio della azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., solo se fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi; la sussistenza di tale accordo è ravvisabile nell'ipotesi in cui sia stato convenuto che i debiti relativi ai rapporti di agenzia, ivi compreso quello per il fondo di indennità di risoluzione dei rapporti stessi, rimangano a carico dello alienante, senza che per l'efficacia dell'accordo abbia rilevanza la mancata comunicazione al terzo interessato della esclusione del rapporto di agenzia dal trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)