Sez. 1, Sentenza n. 1253 del 13/03/1989 (Rv. 462125 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - CONTENUTO DI UN FATTO COMPROMISSORIO - ESAME E VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - CONTENUTO DI UN FATTO COMPROMISSORIO - ESAME E VALUTAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI E LIMITI.*
Il contenuto di un patto compromissorio, al fine di stabilire la ritualità od irritualità dell'arbitrato, può e deve essere oggetto di esame e valutazione diretta da parte della suprema Corte, ove la relativa questione incida su problemi processuali, quale quello della Competenza o dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità. (nella specie, lo statuto di una società affidata ad amichevoli compositori la definizione di controversie in materia di Determinazione del prezzo di azioni e di modalità del relativo rimborso. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione del lodo, riscontrandone la previsione di un arbitrato irrituale, sulla base di un coordinamento delle clausole statutarie, che evidenziava la volontà di affidare agli arbitri, senza formalità di rito e senza termini prefissati, un accomodamento di tipo negoziale). (V 66/83, mass n 424859; (V 5942/81, mass n 416710).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)