Sez. 2, Sentenza n. 4322 del 06/04/2000 (Rv. 535390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Appellato - Omessa riproposizione di argomentazioni giuridiche e questioni di fatto e di diritto - Art. 346 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Richiamo implicito nell'istanza di rigetto dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Sono da ritenere implicitamente richiamate nell'istanza di rigetto dell'impugnazione le argomentazioni giuridiche e le questioni di diritto e di fatto non riproposte espressamente dall'appellato e pertanto, pur se proposte in primo grado a sostegno delle domande ed eccezioni in senso proprio, ad esse non è applicabile l'art. 346 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)