Sez. 3, Sentenza n. 6843 del 19/06/1993 (Rv. 482829 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) - Eccezioni - Non riproposta (decadenza) | Eccezioni - Non riproposta (decadenza) - Fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione ed inerenti deduzione probatoria - Art. 346 cod. proc. civ. - Disciplina - Applicabilità - Esclusione.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Non riproposte (decadenza) - Eccezioni - Non riproposta (decadenza)
L'art. 346 cod. proc. civ., nel considerare rinunciate le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado (o perché respinte o perché non esaminate) si riferisce a quelle ragioni delle parti in cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti, e non riguarda i fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o della eccezione né le inerenti deduzioni probatorie, che, sottoposti al giudice di primo grado, tornano a costituire oggetto di esame, valutazione ed accertamento da parte del giudice di appello, in quanto questi, a causa della impugnazione, torna a doversi pronunciare sulla domanda accolta o sulla eccezione respinta e quindi a dover esaminare fatti, allegazioni probatorie e ragioni giuridiche già dedotte in primo grado e rilevanti ai fini del giudizio sulla domanda o sull'eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)