Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008 (Rv. 602273 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Prescrizione quinquennale - Decorrenza ex art 28 della legge n.689 del 1981 - Dal giorno della violazione - Applicabilità della disposizione anche agli illeciti valutari depenalizzati con la legge n.455 del 1988 - Esclusione - Computo del termine dal giorno di entrata in vigore di detta legge - Necessità - Termine di prescrizione già maturato al momento di entrata in vigore della legge n.455 del 1988 - Deroga - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ.; tuttavia detto principio non è applicabile se al momento della entrata in vigore della legge n.455 del 1988 il termine di prescrizione era già maturato, non potendo incidere la previsione di una legge successiva sul periodo di prescrizione, quando il relativo termine previsto da una normativa precedente risulta già decorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455 art. 1, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)