Sez. 1, Sentenza n. 6117 del 18/06/1999 (Rv. 527660 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Condotta consumata sotto il vigore della norma penale di cui all'art. 1 legge 159/76 - Sopravvenienza della legge n. 455/88 - Conseguente depenalizzazione del reato in illecito amministrativo - Sanzione pecuniaria - Irrogazione - Prescrizione quinquennale del credito dell'Amministrazione - Decorrenza iniziale - Dalla consumazione della condotta illecita - Esclusione - Dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - Configurabilità.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, e puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1 terzo comma della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST., Legge 21/08/1988 num. 455, Legge 31/03/1988 num. 148 art. 24, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)