Sez. 1, Sentenza n. 8180 del 29/08/1997 (Rv. 507284 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE | Prescrizione quinquennale - Decorrenza ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 - Dal giorno della violazione - Applicabilità di un tal regime anche agli illeciti valutari depenalizzati con legge n. 455 del 1988 - Esclusione - Computo del termine dal momento della possibilità di far valere il diritto - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE
Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, e puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1 terzo comma della legge stessa, il quale identifica il " dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola secondo cui l'inizio della prescrizione è segnato dal momento nel quale il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 21/10/1988 num. 455 art. 1, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)