Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 06/05/1968 (Rv. 333011 - 01)
TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - FINALITA - ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - PARTE NEL PROCESSO CONTRO IL DANTE CAUSA - MANCATA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI - FINALITA - ACQUIRENTI A TITOLO PARTICOLARE - PARTE NEL PROCESSO CONTRO IL DANTE CAUSA - MANCATA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
La trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui e prevista dalla legge, mira di regola a risolvere un conflitto, di diritto sostanziale, tra piu acquirenti dallo stesso dante causa, ma costituisce un Onere che, in relazione alla norma dell'art.111 cod. proc civ. opera nel senso di rendere possibile che l'efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a cio non osti la sua parti colare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso, i quali, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l'esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza, prima dell'acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso. Pertanto, nel caso in cui l'acquirente a titolo particolare intervenga volontariamente o venga chiamato a partecipare al giudizio gia instaurato nei confronti del suo dante causa, egli, assumendo la qualita di parte, soggiace conseguentemente agli effetti della sentenza che sara poi pronunciata, indipendentemente dalla mancata trascrizione della domanda giudiziale e soggiace, in particolare, al correlativo Onere di interporre i necessari gravami, qualora abbia motivi di diritto sostanziale o anche soltanto processuale per ripudiare gli effetti che, ai suoi danni, potrebbero scaturirne, con la conseguenza che, se egli non ottempera a tale Onere, il giudicato si Forma anche nei suoi confronti. (V. 1095-67, massima n. 327489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)