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Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 08/08/1990 (Rv. 468683 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - TENDENZA AD IMPORRE I PROPRI PARTICOLARI PRINCIPI O LA PROPRIA PARTICOLARE MENTALITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468683-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - TENDENZA AD IMPORRE I PROPRI PARTICOLARI PRINCIPI O LA PROPRIA PARTICOLARE MENTALITÀ - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Al fine dell'addebitabilità della separazione, il comportamento di un coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi o la propria particolare mentalità, può assumere Rilevanza solo se si traduca in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia inconciliabile con i doveri medesimi, atteso che, in caso contrario, e per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta nell'ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l'errore originariamente commesso nella reciproca scelta (o nello affidamento sulla superabilità o conciliabilità di divergenti impostazioni della vita familiare), ma non integrano situazioni d'imputabilità della crisi, nel senso previsto dall'art. 151 secondo comma cod. civ.. (V 4498/85, mass n 441961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)