diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15241 del 06/08/2004 (Rv. 575281 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi - Partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto - Conseguenze - Motivo di addebito della separazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575281-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE

In tema di separazione personale tra coniugi, il mutamento di fede religiosa - e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto -, connettendosi all'esercizio dei diritti garantiti dall'art.19 della Costituzione, non può, di per sè solo, considerarsi come ragione di addebito della separazione, a meno che non vengano superati i limiti di compatibilità con i concorrenti doveri di coniuge e di genitore fissati dagli artt.143, 147 c.c., determinandosi, per l'effetto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio della prole. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto, nel caso di specie, che la scelta di appartenenza ad una confessione religiosa tale da determinare l'allontanamento dalla casa coniugale e la rinuncia alla convivenza non potesse rientrare nell'ambito dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito onde escludere l'addebitabilità della separazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Costituzione art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)