Sez. 1, Sentenza n. 4529 del 24/02/2010 (Rv. 611904 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Cooperativa edilizia - Area assegnata per finalità di edilizia economica e popolare - Assegnazione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971 - Giudizio d'opposizione alla stima - Legittimazione passiva - Comune - Esclusione - Cooperativa - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema d'indennità di espropriazione, la regola stabilita nell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, secondo la quale le aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 sono espropriate dai Comuni o dai loro consorzi e l'eventuale delega ad enti od istituti incaricati dell'attuazione dei programmi di acquisizione delle stesse, in nome e per conto dei Comuni, non muta il soggetto attivo del rapporto espropriativo (con la conseguenza che unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima resta il Comune), non trova applicazione nel caso in cui le aree in questione siano state assegnate a cooperative ed acquisite, per finalità di edilizia economica e popolare, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971, essendo, in questa ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 della legge n. 865 cit. l'inapplicabilità del precedente art. 35 e la conseguente legittimazione passiva delle cooperative esproprianti nei giudizi di opposizione alla stima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)