Sez. 1, Sentenza n. 3415 del 11/04/1996 (Rv. 496952 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Cooperativa edilizia - Beneficiaria dell'espropriazione - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione - Spetta alla Cooperativa.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, e con riguardo ad aree acquisite da una cooperativa edilizia in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971 n. 865, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 167, ed espropriate a favore della medesima cooperativa, è quest'ultima, e non il comune, ad essere tenuta a corrispondere l'indennità di occupazione, e quindi ad essere legittimata a resistere all'opposizione alla stima proposta dall'espropriato a norma dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)