Sez. U, Sentenza n. 539 del 21/01/1991 (Rv. 470588 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Piano di trasferimento delle zone inabitabili dei "Rioni Sassi" di Matera - Espropriazione disposta al fine della realizzazione di zone di verde - Realizzazione di scuola comunale - Decreto di esproprio - Mancanza - Diritto alla retrocessione - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità, disposta in favore dello Stato ed al fine della realizzazione di zone di verde, nell'ambito di "piano di trasferimento" delle zone inabitabili dei "rioni sassi" di Matera (legge 17 maggio 1952 n. 619 e 28 febbraio 1967 n. 126, coordinate negli artt. 179-197 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523), si configura il diritto soggettivo dell'espropriato alla retrocessione totale, previsto dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e tutelabile davanti al giudice ordinario, in conseguenza della mancata esecuzione e della impossibilità di eseguire la suddetta opera, pure nel caso in cui il fondo sia stato appreso ed utilizzato per la realizzazione, senza decreto ablativo, di una scuola comunale, ancorché in conformità di piano per l'edilizia residenziale pubblica nel quale sia contemporaneamente incluso il fondo medesimo, atteso che tale ultima opera è distinta e qualitativamente diversa da quella per cui è stata decretata l'espropriazione (salva restando la questione di merito, affidata a detto giudice ordinario, sull'attuabilità della retrocessione e sull'estensione dell'area da retrocedere).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 17/05/1952 num. 619, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 28/02/1967 num. 126, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 179, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 197
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)