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Sez. 1, Sentenza n. 458 del 17/01/1997 (Rv. 501819 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Ipotesi di retrocessione ex art. 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865 - Criteri distintivi - Retrocessione totale - Presupposti - Mancata esecuzione dell'opera - Nozione - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501819-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La retrocessione parziale, prevista dagli artt. 60, 61 e 62 della legge n. 2359 del 1865, ha luogo se, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, uno o più fondi espropriati non abbiano ricevuto (in tutto o in parte) la prevista destinazione e la pubblica amministrazione abbia dichiarato che il fondo o i fondi non utilizzati non servono più alla realizzazione dell'opera; in tal caso i proprietari espropriati possono conseguire la restituzione dei suoli non utilizzati manifestando all'espropriante la volontà di riacquistarne la proprietà. Di retrocessione totale deve, invece, parlarsi, a norma del successivo art. 63 della stessa legge, quando l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati; ciò è sufficiente perché gli espropriati, in quanto titolari, al riguardo, di uno "ius ad rem" di carattere potestativo a contenuto patrimoniale, possano chiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano loro restituiti i beni espropriati. A tal fine, fermo restando che non può ritenersi ineseguita l'opera quando, nel termine prescritto, essa sia stata realizzata nelle strutture essenziali, l'accertamento del requisito dell'esecuzione dell'opera nei termini sopra indicati, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)