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Sez. 1, Sentenza n. 1871 del 05/03/1999 (Rv. 523861 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Presupposti - Nuova destinazione dei beni espropriati - Definitività e incompatibilità con l'originario progetto - Necessità.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523861-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La certezza dell'impossibilità assoluta del compimento dell'opera, quale presupposto per far luogo a retrocessione, si può desumere da una nuova e diversa destinazione impressa ai beni espropriati, che però deve presentarsi con caratteri di definitività e incompatibilità con l'attuazione dell'opera progettata (caratteri che difettavano nella fattispecie, in cui è stato ritenuto non esser venuto meno l'originario proposito di destinare l'immobile a edilizia economica e popolare, per un semplice atto preparatorio, costituito dalla delibera di cessione del compendio espropriato ad un privato, non seguito da formale contratto di vendita).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)