Sez. 5, Sentenza n. 38230 del 22/10/2002 Ud. (dep. 14/11/2002) Rv. 223066 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fusione di società - Dichiarazione di fallimento della società incorporata - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di responsabilità dei soggetti indicati nell'art. 223, comma primo, legge fallimentare.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di reati fallimentari, poiché anche la società che si sia fusa in altra è assoggettabile a fallimento, secondo quanto dispone l'art. 10 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (cd. legge fallimentare), entro un anno dal momento della sua estinzione - che coincide non con la data della relativa deliberazione, ma con quella di cessazione delle attività di liquidazione -, la qualità di soggetto attivo della bancarotta fraudolenta, a norma dell'art. 223 della stessa legge, non può essere esclusa in capo a quei soggetti qualificati della società incorporata che abbiano commesso il fatto entro un anno dalla cessazione delle relative attività di gestione patrimoniale e di conseguente liquidazione. (V. Cass. civ., sez. I, 19 giugno 1996 n. 5679, mass. 498195).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)