Sez. 5, Sentenza n. 32728 del 11/03/2014 Ud. (dep. 23/07/2014) Rv. 261966 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Fusione per incorporazione fra società - Responsabilità dell'amministratore di fatto della società incorporante per il fatto della società incorporata - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In caso di fusione di società per incorporazione, risponde di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore di fatto della società incorporante per la mancanza o irregolare tenuta delle scritture contabili della società incorporata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2501 com. 7, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 2639
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)