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Sez. 5, Sentenza n. 6904 del 04/11/2016 Ud. (dep. 14/02/2017) Rv. 269106 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Fusione per incorporazione fra società - Responsabilità dell'amministratore della società incorporante per fatti di bancarotta della società incorporata - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269106-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, nell'ipotesi di fusione di società per incorporazione, l'amministratore della società incorporante risponde dei fatti di bancarotta della società incorporata, in quanto detta fusione è frutto della scelta degli organi societari delle società partecipanti, tenuti a valutare il complesso dell'operazione anche sotto l'aspetto del rischio derivante dalle condizioni finanziarie negative della società incorporata e la possibilità della società incorporante di farvi fronte per evitare la verificazione dello stato di dissesto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)