Sez. 2, Sentenza n. 19995 del 18/07/2008 (Rv. 604423 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Illeciti amministrativi - Errore di diritto - Esclusione della responsabilità - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, l'errore di diritto idoneo a determinare una causa di esclusione della responsabilità dell'agente, deve essere caratterizzato, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, da ignoranza inevitabile da desumersi dagli obblighi di conoscenza, generali o specifici che gravano sull'autore e dagli elementi idonei ad ingenerare il convincimento della liceità del suo operato. Non ricorrono tali condizioni nella dedotta ignoranza dell'applicabilità anche ai non eletti, degli obblighi normativi di pubblicità e trasparenza riguardanti le spese elettorali sostenute dai candidati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)