Sez. 2, Sentenza n. 24812 del 08/10/2008 (Rv. 605466 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Sanzione amministrativa - Errore sulla liceità della condotta - Fattispecie in tema di inosservanza dell'ordinanza sindacale di divieto del nudismo in spiaggia - Esclusione dell'elemento soggettivo della colpa - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, l'errore sulla liceità della condotta, consistente nell'ignoranza del divieto di nudismo balneare stabilito mediante adunanza sindacale, può determinare una causa di esclusione della responsabilità dell'agente quando sia dimostrato che il provvedimento sanzionatorio non fosse stato adeguatamente diffuso in quanto pubblicato solo nell'albo pretorio, la possibilità di praticare il nudismo fosse stata ampiamente pubblicizzata su riviste specializzate pubblicate anche all'estero e non risultasse apposto alcun cartello sulle vie di accesso al luogo di balneazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)