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Sez. 2, Sentenza n. 24803 del 22/11/2006 (Rv. 593362 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Errore sul fatto - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Limiti - Errore sulla liceità del fatto - Causa di esclusione della responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593362-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)