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Sez. 5, Sentenza n. 14377 del 20/06/2007 (Rv. 600870 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento dell'avviso in sede giurisdizionale - Consumazione del potere accertativo dell'amministrazione - Esclusione - Conseguenze - Emanazione di nuovo avviso emendato dei vizi del precedente - Ammissibilità - Condizioni - Sopravvenienze di nuovi elementi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600870-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato in sede giurisdizionale, non si risolve in una mera integrazione di quest'ultimo, ma costituisce esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non consumatosi attraverso l'emanazione dell'atto annullato, nonché del generale potere di autotutela, in ordine alla quale, peraltro, l'Amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità (diversamente da quanto accade ordinariamente), trattandosi di integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità dell'atto precedente, in ottemperanza al giudicato di annullamento: la sua emissione, pertanto, non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, come prescritto dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)