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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21131 del 19/10/2015 (Rv. 636832 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Possibilità per il giudice dell'equa riparazione di valutare la temerarietà del giudizio presupposto anche ove in esso sia mancata condanna ex art. 96 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636832-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo, l'elenco dei casi di esclusione dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001 non è tassativo, sicché l'indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche se in questo non sia stata emessa la condanna per responsabilità aggravata cui si riferisce il comma 2 quinquies, lett. a).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 n. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)