Sez. L, Sentenza n. 7776 del 18/07/1995 (Rv. 493316 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria di un periodo di contribuzione presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi - Contribuzione volontaria presso la prima nel medesimo periodo - Effetti - Dubbi di costituzionalità ex art. 3 Cost. - Insussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In tema di ricongiunzione presso un'unica gestione assicurativa dei contributi versati in favore del medesimo lavoratore, ai sensi della legge 7 febbraio 1979 n. 29, la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria di un periodo di contribuzione presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, comporta che, ove nel medesimo periodo vi sia stata anche contribuzione volontaria per l'A.G.O., l'importo dei suddetti contributi volontari non possa venir calcolato, in detrazione, al fine di quantificare l'onere a carico del lavoratore, pari al cinquanta per cento della differenza tra i contributi trasferiti alla gestione presso la quale avviene la ricongiunzione e la riserva matematica ex legge n. 1338 del 1962, stabilito dal terzo comma del cit. art. 1, giacché l'art. 8 della stessa legge n. 29 del 1979, quale norma specifica per l'ipotesi di coincidenza di più periodi coperti da assicurazione, idonea a derogare alla regola che sancisce la parificazione della contribuzione volontaria e di quella obbligatoria, dispone che in tale caso siano utili solo i contributi relativi a prestazione effettive e in mancanza quelli di importo più elevato, stabilendo conseguentemente che, ove la ricongiunzione avvenga ai sensi del precedente art. 1, i contributi volontari siano restituiti all'interessato. Nè tale disciplina da luogo a dubbi di costituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione alla possibilità, prevista dal cit. art. 8, di tenere conto invece dei versamenti volontari dell'assicurato il quale chieda di ricongiungere i contributi versati all'I.N.P.S., sia ai fini dell'A.G.O. che ai fini di una gestione speciale, in altra forma di assicurazione obbligatoria o presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione effettiva, trattandosi di situazioni differenziate e non comparabili.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)