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Sez. L, Sentenza n. 8895 del 11/10/1996 (Rv. 500059 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Sperequazione tra oneri di ricongiunzione e benefici conseguenti - Perdita di utilità della contribuzione volontaria presso l'assicurazione generale "ex" art. 8 legge n. 29 del 1979 - Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500059-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 8 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo di una sperequazione tra oneri di ricongiunzione e benefici pensionistici conseguenti - e con specifico riferimento ad ipotesi di ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria di un periodo di contribuzione presso la gestione commercianti, cui consegua, per la presenza di contribuzione volontaria presso l'assicurazione generale e conseguentemente la coincidenza di periodi contributivi presso le due gestioni, la perdita di utilità della contribuzione volontaria (peraltro con la restituzione dei relativi importi), ai sensi dell'art. 8, primo e secondo comma, della legge n. 29 del 1979 -, poiché l'art. 38 Cost. non richiede la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, ma esige solo che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali e, d'altra parte, la stessa previsione di una contribuzione "non utile" (di cui è riconosciuta la legittimità costituzionale, attesa anche la limitata finalità della contribuzione volontaria) comporta necessariamente una forma di disparità tra chi di essa disponga e chi non ne disponga, che trova particolare giustificazione nel caso in cui la perdita di efficacia della contribuzione sia conseguenza di regole di favore come quelle sulla ricongiunzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 8, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)