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Sez. L, Sentenza n. 740 del 07/02/1989 (Rv. 461778 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN DIVERSE GESTIONI - FACOLTÀ DI RICONGIUNZIONE - CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI E DIVERSI VANTAGGI - INAMMISSIBILITÀ - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RISULTATI ECCEDENTI A SEGUITO DELLA CONCENTRAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO DELLA DIFFERENZA IN CASO DI INSUFFICIENZA DEI CONTRIBUTI VERSATI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461778-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN DIVERSE GESTIONI - FACOLTÀ DI RICONGIUNZIONE - CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI E DIVERSI VANTAGGI - INAMMISSIBILITÀ - RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RISULTATI ECCEDENTI A SEGUITO DELLA CONCENTRAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA NELLA MISURA DEL CINQUANTA PER CENTO DELLA DIFFERENZA IN CASO DI INSUFFICIENZA DEI CONTRIBUTI VERSATI - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla disciplina posta dalla legge n. 29 del 1979, che prevede la facoltà di ricongiunzione presso un'unica gestione assicurativa dei contributi versati in favore del medesimo lavoratore in diverse gestioni al fine di consentire al lavoratore assicurato di fruire, per effetto della concentrazione, di prestazioni previdenziali più vantaggiose di quelle cui egli avrebbe diritto ove i singoli periodi di contribuzione fossero rimasti separati, lo Esercizio della facoltà suddetta non può far conseguire al lavoratore ulteriori e diversi vantaggi non previsti dalla menzionata disciplina. Pertanto, ove nel caso di richiesta di ricongiunzione contributiva, i contributi trasferiti dalla gestione "a qua" risultino in misura maggiore di quelli necessari nella gestione "ad quem" per la Costituzione della rendita relativa al periodo utile considerato, nessuna restituzione dei contributi eccedenti è dovuta all'assicurato, non configurandosi al loro riguardo un versamento non dovuto ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, a nulla rilevando che, nella diversa ipotesi in cui i contributi trasferiti risultino insufficienti rispetto alla riserva matematica, l'art. 2 della citata legge n. 29 prevede che l'assicurato è tenuto ad integrare la sua posizione contributiva con il versamento del 50 per cento di tale differenza. (V 5238/88, mass n 459929; (V 5101/87, mass n 453697).*

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)