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Sez. L, Sentenza n. 2372 del 12/04/1980 (Rv. 406069 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI - PENSIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406069-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - COLTIVATORI DIRETTI - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI COLTIVATORI DIRETTI - PENSIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La pensione INPS di invalidita per i coltivatori diretti non spetta qualora l'interessato sia stato cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti prima di avere maturato il diritto alla pensione, attraverso il versamento dei contributi nel quinquennio anteriore alla domanda, occorrendo, tuttavia, perche il giudice ordinario, adito dallo interessato per l'accertamento del diritto alla pensione, escluda tale diritto, che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo. (Conf 1937/76, mass n 380743).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)